News | 31 Maggio 2018 | Autore: Giulia Robba

Targhe di prova e revisioni: corto circuito istituzionale

Due provvedimenti hanno creato scompiglio nel mondo dell’autoriparazione: l’utilizzo della targa prova e il decreto sulla revisione in linea con le direttive europee. Proviamo a fare chiarezza.

 


I due provvedimenti che hanno creato scompiglio nel settore dell’autoriparazione e della revisione, riguardano l’utilizzo delle targhe di prova e le nuove indicazioni per le revisioni. In entrambi i casi, infatti, tutte le decisioni di merito sono state rimandate al prossimo futuro, lasciando gli operatori in balia di dichiarazioni contrastanti e spesso fuorvianti. Proviamo allora a capire cosa è successo e cosa succederà.

Targhe di prova: il caso

La bufera che ha riguardato l’utilizzo delle targhe di prova in questi giorni, è dovuta a un evento successo in provincia di Arezzo e dai fraintendimenti legati a questo. La polizia stradale, infatti, ha sequestrato alcuni veicoli che circolavano con targa di prova nonostante fossero già immatricolati. Gli autoriparatori coinvolti oltre al sequestro dei veicoli, sono stati sanzionati, ma, convinti di essere dalla parte della ragione, si sono rivolti a un giudice di pace portando in causa la Prefettura di Arezzo.

Il giudice di pace ha effettivamente riconosciuto il torto della Prefettura aretina che ha ritenuto necessario chiedere delucidazioni in merito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale ha risposto con la nota n.300/A/2698/18/105/20/3 del 30 marzo 2018.
 

La nota ministeriale

Bisogna premettere che la nota ministeriale, anche indicata come “parere”, non ha valore vincolante in quanto non è una circolare, ma cosa dice?
Il Ministero fa riferimento ad alcune sentenze emesse negli ultimi anni. In particolare si riferisce alla sentenza della II sezione del Tribunale di Vicenza del 22 febbraio 2016, nel quale si stabilisce che il veicolo già immatricolato non possa circolare con la targa di prova e che in caso la usasse per prove tecniche, gli eventuali danni causati dovranno essere ripagati dall’assicurazione del veicolo, non dalla RCA della targa di prova.

Inoltre la sentenza n. 26074 del 20 novembre 2013 della Corte di Cassazione afferma che un mezzo non revisionato non può circolare in nessun caso, quindi neanche con la targa di prova.
Infine la nota fa riferimento a un'altra nota del Ministero dell’Interno (D/7695/2017) in cui si scrive che la circolazione di prova ha lo scopo di evitare di munire di carta di circolazione un veicolo che è su strada solo per alcune esigenze, quali prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, per i soggetti indicati e autorizzati dall’art 1 del DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) n.474 del 24 novembre 2001.

In sintesi, stando alla nota ministeriale: i veicoli non immatricolati possono usare la targa di prova secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 474/2001. I veicoli già immatricolati non possono usare la targa di prova, tranne che in situazioni specifiche, ad esempio nuovi allestimenti ancora da testare, in questo caso il veicolo deve possedere l’assicurazione e la revisione valida.
 

Le sanzioni

Nel caso in cui il veicolo già immatricolato, ma privo di assicurazione e revisione, mostri la targa di prova, viene considerato in circolazione ordinaria e quindi soggetto alle sanzioni previste dall’art. 193/2 Codice della Strada (CdS) per la mancanza di RCA e dall’art. 80/14 CdS per la revisione.
Ricordiamo che il codice della strada, prevede negli articoli sopracitati una sanzione da € 848 a € 3.393 per la mancanza di RCA e da € 168 a € 674 in caso di mancanza di revisione, con l’aggiunta da € 1.842 a €7.396 in caso di recidiva e da € 398 a € 1.596 nel momento in cui la revisione risultasse falsificata.
 

Opinioni discordanti

La questione ha fatto emergere diverse opinioni delle parti coinvolte.
La polizia stradale insiste sull’utilizzo della targa di prova solo per i veicoli non immatricolati. La Motorizzazione Civile, invece, non è dello stesso parere. Quest'ultima infatti continua a sostenere la validità della prassi avvenuta fino ad oggi, ossia utilizzare la targa di prova anche su veicoli già immatricolati purchè si rispettino i requisiti del D.P.R. 474/2001.

Un’opinione che trova una sponda anche nelle dichiarazioni dell’Onorevole Sara Moretto (PD), che ha sottolineato come la nuova prassi ipotizzata possa “limitare fortemente le attività degli operatori”, sposata anche da Federauto, che in un comunicato stampa del 30 maggio ha dichiarato che impedire l’uso della targa di prova per veicoli già immatricolati è solo un modo per ostacolare gli operatori del settore. Federauto si rifà alla circolare 4699/M363 del 4 aprile 2004 che afferma: “L'autorizzazione alla circolazione di prova può essere utilizzata, dai concessionari, commissionari, agenti di vendita e commercianti autorizzati di veicoli a motore e loro rimorchi, sia per i veicoli nuovi, sia per quelli da essi ritirati in permuta, sempre però soltanto per gli scopi previsti».
 

La circolare del 30 maggio

Per risolvere la questione, il 30 maggio 2018, il Ministero dell’Interno ha inviato una circolare alle prefetture e ai compartimenti della polizia stradale che è stata pubblicata sul sito dell’ASAPS (portale della sicurezza stradale) dove si spiega di non applicare alcuna sanzione ai veicoli già immatricolati che mostrano la targa di prova, anche se privi di assicurazione o revisione. Questa disposizione dovrebbe essere valida fino a quando la situazione non verrà chiarita dal Consiglio di Stato.
 

E le revisioni?

Ma se le targhe prova hanno creato scompiglio nel settore, un capitolo a parte è rappresentato dalle revisioni.
Ad aprile 2014 il Parlamento europeo ha promulgato la direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli, indicando l’obbligo di riportare sul libretto i chilometri percorsi e la valutazione dello stato del veicolo. L’Italia ha recepito questa direttiva, promulgando il decreto n.214/2017 in cui si stabiliscono le novità che riguardano le revisioni.

Vista la mole di lavoro necessaria per adattarsi alla nuova normativa, tuttavia, il Ministero dell’Interno il 18 maggio ha promulgato un decreto dirigenziale, n. 211, in cui si stabilisce una proroga al 31 marzo 2019 dopo una sperimentazione che verrà effettuata dal 21 maggio al 1 giugno 2018. Per quanto riguarda la formazione dei tecnici, invece, l’entrata in vigore è fissata per il 21 maggio, con la prima sessione d’esame stabilita il 31 agosto 2018. Ma cosa prevede il decreto sulle revisioni?
 

Le novità

Il decreto prevede alcune novità importanti sia per gli automobilisti, sia per i centri revisioni. Infatti gli operatori dei centri dovranno avere un elevato livello di capacità e competenze, che verrà certificato da una formazione iniziale e da corsi periodici con esame finale.
Altra introduzione che rivoluzionerà questo settore è la “cartella clinica” del veicolo, un documento cartaceo rilasciato all’automobilista in cui, oltre alle informazioni come numero del telaio, targa, nome dell’operatore che ha eseguito la revisione e data del controllo successivo.

Sul documento di revisione verranno anche indicati il numero dei chilometri al momento del controllo e i danni non strutturali riscontrati sul veicolo e divisi in tre livelli: lievi, gravi e pericolosi.
Il certificato viene poi inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che lo registrerà nel Centro Elaborazione Dati (CED).
A completare un quadro già complesso di suo, alcuni centri hanno già cominciato la spericmentazione inviando i dati al CED.
 

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