Approfondimenti | 30 Aprile 2026 | Autore: Alessandro Margiacchi – Valentina Barp, Avvocato del Foro di Torino

Carrozzerie e assicurazioni: cosa è successo nella recente causa decisa dalla Cassazione?

Il caso di una carrozzeria milanese è arrivato fino alla Suprema Corte che, dopo aver annullato la sentenza della Corte di Appello di Milano, ha chiarito anche perché la Corte milanese dovrà riscrivere il provvedimento dettandole i principi di diritto ai quali la nuova sentenza dovrà attenersi. 


La storia comincia con un atto vandalico su un'autovettura, una riparazione eseguita a regola d'arte e un rimborso che non torna. Il cliente era assicurato con MMA IARD Assurance S.A., società del gruppo Covéa, e aveva ceduto a una carrozzeria di Milano il proprio diritto a riscuotere l'indennizzo dalla compagnia. Quando è arrivato il momento di incassare, però, la polizza ha fatto sentire il suo peso: prevedeva uno scoperto del 15% se la riparazione avveniva presso un centro convenzionato con la compagnia, e del 20% se avveniva altrove. Cinque punti percentuali, quindi, che, sul costo di una riparazione importante, diventano una somma tutt'altro che trascurabile.
 
La carrozzeria ha deciso di non accettare la decurtazione e ha portato la questione in tribunale. Da lì è cominciato un percorso giudiziario che ha attraversato tre gradi di giudizio e si è concluso, per ora, con una ordinanza della Corte di Cassazione (Cass. Civ., ord. n. 10797/2026 del 23 aprile 2026), che sta facendo molto rumore perché ha messo in discussione alla radice la legittimità del sistema di canalizzazione forzata adottato dalle compagnie di assicurazione.

Per garantire la correttezza e la solidità giuridica di ogni affermazione, segnaliamo che questo articolo è stato scritto in collaborazione con l'Avvocato Valentina Barp, del Foro di Torino.

Come funziona la giustizia civile italiana

Per capire il significato di questa ordinanza bisogna prima capire come è organizzato il sistema giudiziario civile in Italia. Una causa ordinaria può passare attraverso tre livelli. Il Tribunale è il giudice di primo grado: esamina i fatti, valuta le prove, emette una sentenza. Chi non è soddisfatto può rivolgersi alla Corte d'Appello, che riesamina il merito della controversia. 
 
Infine c'è la Corte di Cassazione, la Suprema Corte, che però ha un ruolo profondamente diverso dai primi due: di regola non si occupa di fatti, non riesamina le prove ma il suo compito è solo di verificare la corretta applicazione della legge e la tenuta giuridica della decisione impugnata. Nella grande maggioranza dei casi, quando accerta un errore, rinvia la causa ai giudici di merito perché la decidano di nuovo nel modo corretto e quando lo fa indica appunto il “principio di diritto” e cioè detta al giudice del merito le modalità secondo le quali la nuova sentenza dovrà essere scritta. Questo è quello che si è verificato anche in questo caso.
 
È una distinzione sottile, ma comunque decisiva. Tribunale e Corte d'Appello sono i giudici del merito. La Cassazione è il giudice della legittimità. Non può chiudere la partita dicendo "la carrozzeria aveva ragione" ma può dire "il ragionamento giuridico della Corte d'Appello era sbagliato e la sentenza deve essere riscritta facendo il ragionamento che io Cassazione detto alla Corte d’Appello”.
 
Questo passaggio tecnicamente si chiama “cassazione con rinvio” ed è esattamente quello che è accaduto in questo caso specifico.
Perciò sono imprecise le valutazioni di chi sostiene “che è ancora tutto da vedere” perché bisogna aspettare di nuovo la Corte d’Appello. Infatti quest’ultima è obbligata a seguire le indicazioni della Cassazione contenute in quello che si chiama “principio di diritto”. Il finale, dunque, è già scritto. 

Cosa è successo nel caso concreto

Il Tribunale di Milano aveva dato ragione alla carrozzeria: la clausola del 20% di scoperto era nulla perché abusiva, in quanto limitava ingiustamente la libertà del cliente di scegliere dove far riparare l'auto. La Corte d'Appello di Milano aveva poi ribaltato quella decisione, ritenendo la clausola valida e applicando quindi lo scoperto maggiorato. La Cassazione ha annullato la sentenza d'appello e ha rinviato il caso alla Corte d'Appello di Milano che in diversa composizione, dovrà riscrivere una nuova sentenza adeguandosi alle indicazioni della Cassazione.
L'errore della Corte d'Appello rilevato dalla Cassazione, riguardava la errata applicazione di norme di legge, cioè non aver considerato che penalizzare economicamente chi sceglie una carrozzeria fuori rete significa di fatto costringere l’assicurato a scegliere una carrozzeria in rete.
 
Questo effetto, limitare il diritto di scegliere un carrozziere, è però un effetto della clausola e del contratto che è vietato dal Codice del Consumo che prevede che siano illecite e dunque presuntivamente vessatorie le clausole che hanno l’effetto di limitare la facoltà del consumatore di contrarre con terzi.
Quindi la Cassazione, verificato che la Corte d’appello non aveva applicato tale norma, ha annullato la sentenza ed ha rinviato gli atti al giudice di appello invitandolo a scrivere una sentenza dove accerta in fatto se “la clausola in argomento venga a configurarsi nella specie come abusiva in quanto volta a limitare la possibilità per il consumatore di esplicare pienamente la propria autonomia contrattuale nella fondamentale espressione rappresentata dal libero accesso al mercato”. 
 
Per essere ancora più chiari: la Cassazione non può decidere, lei giudice della “legittimità”, che quella determinata clausola è abusiva perché quella sarebbe una valutazione “di fatto” che come tale spetta ai giudici “di merito”. La Cassazione può solo dire alla Corte d’Appello che ha sbagliato perché i fatti accertati (pagare di più o di meno a seconda di chi ripara) vanno inquadrati sotto la norma del Codice del Consumo con l’effetto previsto cioè la nullità di quella clausola. E la Corte d’Appello non ha spazio per diverse valutazioni e deve necessariamente adeguarsi.
Queste le ragioni per le quali la questione è dunque virtualmente chiusa.

Un contenzioso che viene da lontano

Per capire la portata di questa ordinanza occorre sapere che la questione delle clausole fuori rete non nasce oggi. Da anni i giudici sono stati chiamati a decidere se sia lecito che una compagnia assicurativa penalizzi economicamente il cliente che sceglie di rivolgersi a un carrozziere di propria fiducia invece che a uno convenzionato. E la risposta, fino ad ora, non è mai stata definitiva anche perché il problema è stato spesso affrontato sotto profili giuridici non corretti.
 
Un primo filone di contestazioni aveva fatto leva sull'art. 1341 del codice civile, che impone la doppia sottoscrizione per le clausole cosiddette vessatorie, in questo caso quelle che, tra le altre cose, prevedono “limitazioni della responsabilità“ di chi le ha scritte cioè in questo caso dell’assicuratore. Queste clausole per essere valide richiedono la doppia sottoscrizione. La Cassazione aveva però risposto che una clausola che prevede una franchigia o uno scoperto non è, di per sé, una limitazione di responsabilità dell'assicuratore, e quindi non rientra tra quelle che richiedono specifica approvazione scritta. Ragionamento formalmente corretto, ma che lasciava irrisolto il problema sostanziale.
 
Un secondo filone si era invece incentrato sulla violazione del Codice del Consumo, contestando in maniera non corretta lo squilibrio economico tra le parti. Anche qui, però, un ostacolo: il Codice del Consumo esclude espressamente dal giudizio di vessatorietà la valutazione economica delle prestazioni. In altri termini, non si può contestare una clausola semplicemente perché fa pagare di più. Bisogna dimostrare uno squilibrio di diritti e obblighi, non di importi.
 
Il punto giuridico corretto, quello mediante il quale questa ordinanza ha risolto definitivamente la vicenda delle “clausole anti carrozzieri”, è un altro. Il Codice del Consumo, all'articolo 33 (comma 2, lettera t), prevede un elenco di clausole cosiddette "grigie": pattuizioni che si presumono vessatorie per legge, senza bisogno di dimostrare lo squilibrio di diritti caso per caso, perché il legislatore ha già stabilito che quel tipo di effetto è abusivo. 
 
Tra queste clausole grigie rientrano quelle che hanno per oggetto o per effetto la restrizione della libertà contrattuale del consumatore nei rapporti con i terzi. E questo è esattamente l'effetto che produce una clausola che penalizza economicamente chi sceglie liberamente il proprio carrozziere: non gli vieta formalmente di andare dove vuole, ma lo condiziona economicamente in modo da orientare la sua scelta verso i centri convenzionati con la compagnia.

Il senso delle “verifiche” imposte dalla Cassazione alla Corte d’Appello 

Il Codice del Consumo, che stabilisce anche che una clausola è abusiva quando crea un "significativo squilibrio" tra i diritti del consumatore e quelli del professionista, prevede inoltre una lista di clausole “grigie” dove la presenza dello “squilibrio” come visto è presunta dal legislatore.
Ma per stabilire se questo squilibrio esiste davvero, non basta limitarsi a leggere la clausola, perché una pattuizione può essere “di per sé sola” valida ma, se combinata con altre, può avere l’effetto abusivo di limitare la facoltà di contrarre con i terzi. E il Codice del Consumo guarda, oltre che al significato letterale, anche all’effetto che le clausole producono.
 
La Corte d'Appello, che non aveva ritenuto vessatoria la clausola, lo aveva fatto perché aveva ignorato questi passaggi, applicando in maniera errata un principio stabilito in una sentenza del 2023 che riguardava gli scoperti percentuali generici, valutati di per sé soli, non in relazione all’effetto di differenziare l’indennizzo a seconda di chi esegue la riparazione. Un errore di valutazione che ha reso la sentenza da cassare con rinvio.
 
È per questo che la Cassazione ora ha chiarito che le pattuizioni denunciate nel ricorso della carrozzeria e che la Corte d’Appello aveva ritenuto lecite potevano magari esserlo qualora esaminate singolarmente, ma valutate nel loro complesso non lo sono perché hanno l’effetto discriminatorio già denunciato.
Sempre questa è la ragione per cui la Cassazione ordina alla Corte d’Appello di riscrivere la sentenza accertando la vessatorietà della singola clausola non “di per sé”  valutata, ma per il suo effetto che emerge alla luce dell’intero contratto.
 
In altri termini se una clausola pattuisce una franchigia o uno scoperto è lecita, ma se combinata con altre e rispetto al complesso del contratto comporta che lo steso danno viene pagato di più o di meno a seconda di chi quel danno ripara, l’effetto è indiscutibilmente vessatorio perché limita la facoltà di scegliere il carrozziere dal momento che è ovvio che non c’è piena libertà di scelta se una delle scelte è penalizzata economicamente.
 
Puramente formale è poi l’altra verifica che la Cassazione ordina alla Corte d’Appello: cioè di accertare se quella clausola fosse stata imposta al cliente senza possibilità di discuterla, oppure fosse frutto di una vera trattativa. Una clausola negoziata, sulla quale il consumatore ha avuto voce in capitolo, ha uno statuto giuridico molto diverso da una stampata nel modulo standard che si firma senza poter cambiare una virgola.
 
Siccome la Cassazione non può consultare gli atti di causa non può sapere se la compagnia in giudizio aveva provato l’esistenza di una specifica trattativa e dunque nel dettare alla Corte d’Appello i passaggi della decisione che dovrà assumere le prescrive di verificare se dagli atti la trattativa specifica individuale risulti o meno, e per trattativa non si intende ovviamente una o due firme sotto le clausole. È evidentemente un passaggio formale, ma necessario. 
Nel caso delle polizze assicurative, si tratta infatti quasi sempre di contratti per adesione: il cliente non tratta le condizioni clausola per clausola, le accetta così come sono. Questo rende in concreto molto difficile per la compagnia dimostrare che vi sia stata una vera trattativa individuale, che è l'unica circostanza in grado di neutralizzare la presunzione di vessatorietà prevista dalla legge per le clausole grigie

Perché questa ordinanza riguarda il settore

Le polizze che prevedono condizioni economiche più onerose per le riparazioni effettuate fuori dalla rete convenzionata esistono e sono una realtà nota nel settore assicurativo italiano. Il loro effetto pratico sulla libertà di scelta del cliente è molto concreto: spesso non è una questione di fiducia o di qualità percepita, ma è una questione di soldi. Chi sceglie la carrozzeria dell'assicurazione lo fa anche perché altrimenti si ritrova a pagare una quota maggiore di tasca propria.
 
Quello che questa ordinanza chiarisce, e si tratta di un principio affermato con evidente valenza generale, è che questo tipo di clausola quando ha l’effetto effetto concreto di restringere la libertà del consumatore di scegliere liberamente con chi contrarre, è presuntivamente vessatoria e quindi nulla.

E adesso?

Quella che dovrà prendere la Corte d'Appello di Milano, è come si suol dire una decisione preannunciata dalle precise indicazioni della Cassazione. Il principio è già stato stabilito: nella pratica i giudici tendono a conformarsi alle decisioni della Cassazione, anche quando non sono formalmente obbligati a farlo. In questo caso invece in un “giudizio di rinvio” non ci possono essere sorprese perché il principio di diritto enunciato dalla Cassazione è vincolante. 
 
Se la Cassazione, con l'ordinanza n. 10797/2026, non ha ovviamente detto che tutte le clausole “fuori rete” sono illegittime ha però detto che vanno valutate seguendo un metodo preciso che impone di guardare all'effetto complessivo del contratto, non alla singola clausola isolata.
 
Ed è questo il punto che ha giustamente fatto parlare di svolta epocale. Se si vuole canalizzare la riparazione non lo si potrà più fare imponendo limitazioni economiche al consumatore, ma solo proponendo servizi pari o migliori a quelli del mercato e non abusando della propria forza contrattuale.

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