News | 02 Ottobre 2015 | Autore: Redazione

Passaggio di proprietà: cosa cambia
Con l’abolizione del certificato di proprietà dell’auto in formato cartaceo e la sua trasformazione nel documento unico di circolazione (disponibile solo in formato online), cambiano le modalità con cui potrà essere effettuata la vendita dell’automobile, di seconda mano, tra privati direttamente in Comune (il cosiddetto passaggio di proprietà in Comune): un’attività che, da ormai 10 anni, è consentito fare senza il notaio e in modo autonomo. Sino ad oggi il passaggio di proprietà tra privati è avvenuto in Comune mediante annotazione, sul certificato di proprietà dell’auto, della dichiarazione di vendita del venditore, la cui firma viene autenticata dal pubblico ufficiale del Comune stesso.

Con la messa online del certificato di proprietà, la firma del venditore dovrà essere apposta solo su supporto digitale: al suo posto ci sarà un documento virtuale, presente nei server Pra e consultabile dall’interessato via web digitando un codice presente sulla ricevuta datagli all’espletamento della pratica. Fino a febbraio 2016 resterà in vita un sistema transitorio, di tipo misto: verrà cioè stampato un documento in fase di autentica della firma del venditore. Su di esso non dovrà essere apposta la firma ma semplicemente la marca da bollo, in attesa che il fisco perfezioni l’apposizione del bollo virtuale. Nelle autentiche presso notai e Comuni, fino a febbraio resteranno le attuali procedure seguite col Cdp cartaceo.

Come si fa un passaggio di proprietà auto
Il passaggio di proprietà dei veicoli usati consta di tre passaggi:
– Fase 1: la firma della dichiarazione di vendita da parte del venditore davanti a un notaio o un pubblico ufficiale (per es. al Comune) che la autentica
– Fase 2: la registrazione dell’atto di vendita al pubblico registro automobilistico (Pra), che emette un nuovo certificato di proprietà. Il Codice della strada stabilisce che tale operazione debba essere effettuata dall’acquirente, anche se nulla vieta che sia il venditore a provvedere, se gli resta in mano il certificato di proprietà.
– Fase 3: La comunicazione delle generalità del nuovo proprietario al Dipartimento trasporti terrestri (Dtt), la ex Motorizzazione, che stampa un tagliandino di aggiornamento della carta di circolazione.

Passaggio di proprietà anche in Comune
Dal 4 luglio, la legge [2] consente semplicemente di procedere all’autentica della firma del venditore non più solo dal notaio. Ci si può rivolgere anche agli uffici comunali e agli sportelli Sta (Sportello telematico dell’automobilista, cioè le sedi provinciali di Motorizzazione e Pra e le agenzie di pratiche auto specificamente abilitate, che per questo espongono l’apposita targa). Per l’autentica, nei comuni si pagano i diritti di segreteria (una decina di euro); negli Sta è gratis. Restano fermi tutti gli altri costi per la pratica (14,62 euro di imposta di bollo per l’autentica, più 75 euro circa tra emolumenti Pra per la trascrizione dell’atto di vendita, diritti per l’aggiornamento della carta di circolazione e imposte di bollo su queste operazioni). Per quanto riguarda i documenti, per l’acquirente basta autocertificare la residenza e il numero di codice fiscale. È consigliabile rivolgersi direttamente a uno Sta, in quanto esso è abilitato a espletare l’intera pratica (il comune può fare solo l’autentica, per cui il resto va comunque fatto in uno Sta).

La documentazione necessaria
In caso di acquisto di veicolo usato si deve procedere a registrare il passaggio di proprietà e aggiornare la carta di circolazione; il termine per non incorrere nella sanzione è di 60 giorni dalla data dell’atto di vendita. I documenti da presentare presso uno degli sportelli telematici dell’automobilista sono: – fotocopia di una documento di identità dell’acquirente; – fotocopia della carta di circolazione; – certificato di proprietà, utilizzato come nota di richiesta, sul cui retro deve essere redatta la dichiarazione unilaterale di vendita con la firma del venditore: come detto, questo documento non sarà più necessario a partire dall’entrata in vigore del nuovo regime; – nota di presentazione Pra compilata (stampato in distribuzione gratuita presso gli Sta); è possibile utilizzare il retro del certificato di proprietà oppure il modello NP3C, in doppio originale, scaricabile dal sito internet dell’ACI o reperibile presso gli uffici del PRA e della Motorizzazione Civile; – modello di richiesta di aggiornamento della Carta di circolazione alla Motorizzazione (cosiddetto modulo TT2119); – se l’acquirente è un cittadino italiano nato all’estero occorre il certificato di cittadinanza; – se l’acquirente è un cittadino straniero residente in Italia occorre un’autocertificazione comprovante la residenza in Italia o il certificato di residenza. I cittadini extracomunitari devono esibire il permesso di soggiorno in corso di validità e il documento di identità in corso di validità.

La procedura
Come detto sopra, nel paragrafo “Come si fa un passaggio di proprietà auto“, il primo passaggio da compiere è quello di far firmare l’atto di vendita al precedente proprietario. Chi vuole può sempre procedere all’autentica della firma dinnanzi al notaio; ma questa operazione non è obbligatoria e l’interessato può rivolgersi direttamente in Comune e dai titolari degli Sportelli telematici dell’automobilista (fra i quali sono compresi i funzionari del Dipartimento trasporti terrestri e del Pubblico registro automobilistico), che sono tenuti a rilasciare l’autentica gratuitamente, salvo i diritti di segreteria, e nella stessa data della richiesta. Il contribuente a questo punto si deve recare al Pubblico registro automobilistico (Pra) per pagare l’Imposta provinciale di trascrizione (Ipt) e far registrare l’atto di vendita. All’importo della Ipt vanno aggiunti 29,24 euro per l’imposta di bollo (43,86 euro, se la vettura non ha il Certificato di proprietà) e 22,00 euro di emolumenti Pra. A registrazione effettuata, il contribuente riceverà un nuovo Certificato di proprietà.

DOMANDE / RISPOSTE

Due anni fa ho acquistato una macchina usata tramite un rivenditore plurimarche, che però non ha mai effettuato il passaggio di proprietà, per cui sul libretto di circolazione c’è ancora il nome del precedente proprietario.
Il rivenditore non si sottrae, ma dice di avere difficoltà economiche, e dunque mi chiede di portare pazienza. Come devo comportarmi? Nel frattempo, chi deve pagare il bollo auto?
Il rivenditore è inadempiente sin da quando ha stipulato il contratto con l’acquirente: non si tratta di portare pazienza, ma di adempiere agli obblighi connessi all’attività commerciale di rivendita di veicoli. Nel caso rappresentato, occorre verificare con il curatore fallimentare della concessionaria auto se il veicolo è stato incluso nell’elenco dei beni che costituiscono la massa fallimentare o meno. Con la dichiarazione di fallimento il fallito perde il possesso del bene e ogni suo atto di disposizione diventa inefficace. Se il bene risultasse ancora intestato al Pra (pubblico registro automobilistico) al precedente proprietario, perché il concessionario non ha effettuato il passaggio a suo nome, è possibile procedere al passaggio, che viene effettuato in tempo reale presso uno Sportello telematico dell’automobilista, istituito all’ufficio provinciale Aci Pra, a quello della Motorizzazione o in un’agenzia di pratiche automobilistiche, comprese le delegazioni Aci, che sono gestite da soggetti privati. L’acquirente potrà procedere autonomamente al passaggio se dispone dell’atto di vendita firmato dal precedente intestatario al Pra, ed eventualmente rivalersi nei confronti del concessionario auto, per via legale o giudiziale, delle spese sostenute e a suo tempo pagate per la conclusione della pratica. Il pagamento del bollo alla Regione spetta a chi risulta proprietario l’ultimo giorno utile per il pagamento, in base alla data risultante dall’atto di vendita con firma autenticata. Quando si acquista un veicolo usato, considerato che le pratiche devono essere definite in tempo reale nel caso in cui ci si rivolga allo Sportello telematico dell’automobilista (sono previsti, invece, fino a 60 giorni nel caso in cui ci si rivolga a un’agenzia di pratiche auto non abilitata allo Sportello telematico), occorre esigere dal concessionario auto la definizione del passaggio di proprietà in una giornata lavorativa. L’attesa di quasi due anni per definire una pratica non può giustificarsi se non con la mancata conoscenza delle leggi.

Mio marito ha ceduto diversi anni fa un’auto della quale non è mai stato fatto il passaggio di proprietà. Pertanto stanno arrivando le richieste dei bolli con preavviso di fermo amministrativo. Che dobbiamo fare?
Considerato che l’auto è un bene mobile registrato, status che molti cittadini dimenticano, occorre che l’acquirente ne richieda al Pra l’aggiornamento dell’intestazione. È sempre opportuno che il venditore verifichi che questo aggiornamento sia stato richiesto, come previsto dal codice della strada, operazione che peraltro viene effettuata dal 2002 in tempo reale con la contestuale consegna della carta di circolazione e del certificato di proprietà aggiornati. Tenuto al pagamento del bollo auto è chi risulta intestatario al Pra, o gli eredi che non hanno rinunciato all’eredità, l’ultimo giorno utile al pagamento. Chi rimane intestatario al Pra di un veicolo non più posseduto deve fornire prova contraria con documento di data certa. In base alla circolare n. 2 del 2002, l’agenzia delle Entrate ha previsto che la perdita di possesso da richiedere al Pra con dichiarazione sostitutiva cui venga allegata documentazione che attesta il mutamento della posizione assicurativa possa avere valore ai fini dello sgravio del pagamento, ma non tutte le regioni l’hanno adottata. L’interessato può rivolgersi all’agenzia delle Entrate e richiedere l’accettazione della documentazione che dimostri l’avvenuto passaggio della posizione assicurativa ad altro soggetto. Inoltre, disponendo della partita Iva dell’attuale proprietario, potrà risalire alla sua individuazione attraverso una visura camerale e rivolgersi al giudice di pace per attribuire l’auto a questi o agli altri soggetti che individuerà, anche al fine di richiedere al Pra, per il tramite della lettrice, l’opportuna formalità. Questa documentazione potrà essere utile, seppure tardivamente, per richiedere lo sgravio.

(di laleggepertutti.it)

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