Opinioni | 23 Novembre 2015 | Autore: Elena Bove

Scena settima atto primo: Pratica Vs Teoria in caso di incidente

Il sinistro stradale questo sconosciuto. Chi non ne ha mai provocato o subito uno può dirsi certamente fortunato e dunque vorrebbe chiamarsi fuori. Invece, questo può essere un promemoria da conservare.

In caso di incidente stradale il primo passo sarà riprendere il controllo di se stessi perché la lucidità, si sa, sfugge sempre un tantino. L’italico istinto ci fa passare in rassegna amici e conoscenti per capire chi conta veramente e chi sarà il nostro super eroe salvatore. Se invece decidiamo di sperimentare le normali vie che il diritto ci assicura (?!) è importante fare una denuncia completa, puntuale e dettagliata. Sarà il nostro miglior lascia passare per ottenere il giusto risarcimento in caso di danni e contribuirà a  rendere più veloci le procedure per il rimborso. Ritrovata la calma apparente è quanto mai opportuno recuperare nell’auto il Modulo CID (Modulo Blu o CAI modulo per la constatazione amichevole). Attenzione alle informazioni che inserite, respirate a fondo perché ogni singola voce potrà essere usata contro di voi. Verrebbe da pensare “meno scrivo meglio è”. Non è così. La dinamica del sinistro va riportata in maniera attenta e corretta ma se non siamo certi delle caselle da barrare o se non ci sentiamo esattamente bravi a rappresentare il disegno dell’impatto nulla ci vieta di ricorrere ad un esperto. Detto questo veniamo ai casi concreti. Accade spesso, ahimè molto spesso che tra le parti non vi sia “sintonia” e sorga invece il caos, in realtà si chiama disaccordo ma è forse questa la fase più temuta di un sinistro con soli danni a cose. Come in tante esperienze della vita anche il sinistro mostra la notevole distanza tra teoria e pratica.

Veniamo alla teoria: “In caso di sinistro con lievi danni occorre: segnalare il veicolo fermo ove ciò fosse necessario; qualora fosse possibile, eliminare l’intralcio alla circolazione (art. 189 C.d.S.); si ha l’obbligo di scambiare le generalità e quanto serve ai fini del risarcimento (art. 189 C.d.S.); nel caso in cui si tratti di sinistro con danni ingenti solo ai veicoli o alle cose occorre: segnalare il veicolo fermo ove ciò fosse necessario; attivarsi perché non siano spostati i veicoli e conservare le tracce del sinistro utili alle indagini; richiedere l’intervento del Corpo o di altra forza di polizia.

In pratica pochi provvedono a posizionare l’apposito segnale, molti spostano i veicoli, ma solo di poco, per poter proseguire il litigio continuando così a creare ostacolo alla circolazione cosicché il fracasso dei clacson inviperiti copre le urla dei litiganti! Il problema si pone anche rispetto all’intervento delle Autorità. In alcuni casi è necessario procedere per gradi perché non sempre si riesce a reperire un intervento immediato e questo può favorire l’allontanamento dal luogo del sinistro di una delle parti coinvolte. In altri casi l’intervento è immediato e, sorpresa delle sorprese, entrambi scoprono, solo in seguito, quanto cara è costata la chiamata. Già perché può accadere che nei sinistri in cui siano intervenute le Autorità queste provvedano poi ad elevare contravvenzioni nei confronti di uno o di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti. Questo è un aspetto che pone un ulteriore dilemma giuridico. Oltre alle inevitabili considerazioni circa l'opportunità di procedere con una opposizione a sanzione sorge la questione sul valore giuridico del verbale redatto dalle Autorità intervenute. Si apre l'annosa questione sulla rilevanza in un giudizio finalizzato al risarcimenti danni ed in particolare se tali accertamenti possano o meno vincolare il Giudice o se a quest’ultimo sia data la possibilità di pervenire ad una diversa attribuzione della responsabilità. Sul punto la giurisprudenza si è mostrata pressoché costante ritenendo che il giudice al termine dell’istruttoria possa giungere ad una determinazione dei fatti ed ad una ricostruzione della dinamica con conferme a quella operata dalle autorità intervenute successivamente sul luogo del sinistro. Dal punto di vista dell’onere probatorio, secondo un orientamento  pacifico infatti “ gli atti redatti dai pubblici ufficiali in occasione di un sinistro stradale hanno piena efficacia probatoria, ai sensi dell’art. 2700 cc, solo circa la provenienza di essi da pubblico ufficiale che li ha formati e i fatti che lo stesso attesti essere avvenuti in sua presenza ed essere stati da lui compiuti, ma non anche con riferimento alle modalità del sinistro stesso che vengono riferite non per constatazione diretta bensì in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche.    

Teoria e pratica svelano una ulteriore discrepanza.
Ecco cosa dice la teoria. L’art. 12. C.d.S., sull’ Espletamento dei servizi di polizia stradale, elenca le Autorità competenti in materia:”  L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: - in via principale alla  Polizia Stradale della Polizia di Stato;- alla Polizia di Stato; - all'Arma dei carabinieri; -al Corpo della guardia di finanza; ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;”. Aggiunge inoltre che “La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione.”. Dunque, in teoria, si parla anche di formazione specifica. Sì perché l’art. 23 del regolamento C.d.S. in merito all’esame di qualificazione dispone che “Le amministrazioni cui appartiene il personale di cui all'articolo 12, comma 3, del Codice, stabiliscono l'organizzazione e le procedure per lo svolgimento di corsi di preparazione e qualificazione per sostenere i prescritti esami di idoneità per l'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) ed e) del Codice. Per gli enti di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), del Codice, provvedono le regioni per il proprio personale, le province per il personale delle province stesse ed i comuni per il personale di appartenenza.

La pratica rivela però dolenti note. Si tratta delle tristi conseguenze dei continui tagli della spending review. In Italia esiste un centro d’eccellenza per la formazione di questo tipo, un centro rivolto agli operatori del settore a tutti i livelli, è il CAPS - Centro Addestramento Polizia di Stato di Cesena, fondato nel 1955. Ha però rischiato di chiudere nel 2011. Salvo per miracolo è comunque l’unico centro specifico. Per il resto l’attività di formazione, l’organizzazione di specifici corsi è demandata alle singole Regioni che, manco a dirlo, pur avendo predisposto short list con tanto di docenti abilitati, di fatto non procedono per mancanza di fondi. La legge/teoria invoca formazione, la pratica/crisi-economica de-forma.

Ultimo appunto teorico/pratico. Con la legge n.85/2001 il legislatore aveva riconfermato l’obbligo di redazione dei Piani urbani del traffico. La previsione era, ai soli fini della sicurezza della circolazione stradale, che la competenza circa l’individuazione dei centri abitati, indipendentemente dal numero di fabbricati, fosse attribuita, in deroga alla disciplina generale in materia urbanistica, ai comuni, i quali vi provvedono periodicamente, anche in relazione alle variazioni dell’assetto urbanistico ed alle esigenze del traffico. Gli obiettivi erano:
1) assicurare il miglioramento delle condizioni di accessibilità per gli utenti della strada, con particolare riferimento agli utenti deboli;
2) garantire il rispetto delle esigenze dei portatori di handicap;
3) assicurare il coordinamento tra le diverse modalità di trasporto;
4) assicurare la maggiore sicurezza della circolazione stradale;
5) assicurare la riduzione dei consumi energetici, dell’inquinamento atmosferico e acustico del congestionamento del traffico;
6) garantire la salvaguardia dei beni storici e artistici delle zone sensibili dal punto di vista ambientale, assicurando prioritariamente l’equilibrio tra le esigenze della mobilità e della sicurezza e quelle della tutela dell’ambiente;
7) operare una progressiva separazione del traffico su gomma dal traffico pedonale e ciclistico;
8) stabilire l’obbligo, per i comuni che non siano già obbligati a redigere il Piano urbano del traffico, di definire il programma di interventi per accrescere la sicurezza stradale e per migliorare la circolazione stradale nei centri abitati;
9) armonizzare la normativa inerente agli strumenti di pianificazione del traffico con quella relativa agli altri strumenti di pianificazione del territorio ed ai piani di trasporto.

Un continuo susseguirsi di decreti legge non ha abrogato questa specifica previsione ma, di fatto, risulta inapplicata.
Salvo rare eccezioni i comuni sono inottemperanti. Pratica batte teoria 3 a 0 a danno di tutti.

Elena Bove
Professionista – Avvocato
Di Benevento
Elena Bove è avvocato di Benevento e giornalista pubblicista. Esercita la professione forense prevalentemente in controversie a tutela del cittadino nella circolazione stradale e nella responsabilità civile oltre che nella tutela del diritto dei consumatori.

 

Photogallery

Tags: Elena Bove

Leggi anche

OPINIONI | 08/06/2016Polizza batte suocera, o no??
OPINIONI | 16/05/2016Perizia o ghigliottina?