News | 05 Ottobre 2015 | Autore: Redazione

Tutele in caso di incidente con auto senza assicurazione

Secondo L'Ania, L'Associazione Nazionale tra Imprese Assicuratrici, sono circa 4 milioni le auto in Italia che circolano senza assicurazione (poco meno del 9% delle auto circolanti). Un dato in crescita rispetto agli anni passati.

Ecco alcune delle domande più frequenti

- In cosa si incorre se si guida un'auto senza assicurazione?
La concentrazione maggiore è al Sud Italia, poi il Centro Italia e il Nord. A chi circola senza assicurazione si applica l’articolo 193 del Codice della Strada che prevede una sanzione amministrativa da 841 euro a 3.287 euro oltre al sequestro del veicolo.

- Cosa fare se si incorre in un incidente con un'auto senza assicurazione?
Se chi provoca l’incidente è sprovvisto di assicurazione, e non riesce economicamente a ripagare il danno, può richiedere il risarcimento al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

- Nel caso di sequestro del veicolo, come rientrarne in possesso?
Bisogna innanzitutto pagare la sanzione in misura ridotta, pagare l'assicurazione almeno per 6 mesi e pagare tutte le spese che il ritiro del mezzo comporta.
Se invece nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'Ufficio o Comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al Prefetto e il veicolo viene sottoposto a confisca. A quel punto bisognerà pagare metà della somma amministrativa e le spese.
In ogni caso, chi circola senza assicurazione, oltre alla multa incorre nel fermo del mezzo e in alcuni casi, anche nella confisca.

- Se il veicolo è parcheggiato in zona pubblica e non viene utilizzato, è comunque necessaria la copertura assicurativa?
Sì. Si incorre in una sanzione, anche se il veicolo è danneggiato, gravemente usurato o comunque non in grado di circolare. L’esonero scatta solo se si dimostra che, concretamente, il veicolo è ridotto allo stato di vero e proprio rottame. La Cassazione ha infatti ripetutamente affermato che “i veicoli, ancorchè privi di parti essenziali per un'autonoma circolazione o fortemente danneggiati od usurati, non sono esclusi dall'obbligo assicurativo se non risulti la prova della loro assoluta inidoneità alla circolazione e la loro sostanziale riduzione allo stato di rottame, non rilevando in contrario neppure la circostanza che il proprietario abbia raggiunto accordi con terzi per provvedere all'asporto ed alla successiva demolizione (ex multis, Cass. civ., sez. 1^, sent. 29 novembre 2004, n. 22478)

(Tratto da Professionisti.it)
 

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Tags: rc auto assicurazioni

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